Cass. pen., sez. IV, 25 maggio 2023, n° 22682

Prima di procedere con la disamina della pronuncia in commento, è bene rimembrare come l’art. 187, D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 (Codice della strada, d’ora innanzi e per brevità C.d.s.), sotto la rubrica «Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti», punisce con l’ammenda da €. 1.500,00= ad €. 6.000,00= e l’arresto da sei mesi ad un anno la condotta di chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell’articolo 186 bis, le sanzioni di cui sopra sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 186 bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell’art. 186 bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224 ter. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui sopra sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall’ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222.

Ma come si prova nella sede processuale penale lo stato di alterazione di un conducente che si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope?

Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte di Cassazione statuisce che “ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 187 cod. strada non è sufficiente che l’agente si sia posto alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, essendo necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione psico-fisica causato da tali sostanze. Lo stato di alterazione, laddove non vi sia un accertamento medico sul punto, può essere ritenuto provato in forza di elementi sintomatici relativi alla condizione soggettiva del conducente, inerenti al momento del fatto. Ne consegue dunque che lo stato di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti non può essere desunto dalla mera verificazione di un incidente coinvolgente ovvero provocato dal soggetto agente, in assenza di elementi sintomatici, in ipotesi anche inerenti alle modalità di verificazione del sinistro, tali da far desumere, all’esito di un processo logico inferenziale, la detta condizione soggettiva del conducente al momento del fatto, cioè al momento della guida del veicolo.

In sostanza, la prova del reato contravvenzionale di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope non può consistere solo nell’aver causato un incidente dopo l’assunzione di dette sostanze o nella semplice guida sotto l’effetto delle richiamate sostanze; difatti, occorre provare che il conducente fosse all’effettività, cioè in quel preciso momento, in stato di alterazione per l’assunzione delle ridette sostanze.

In particolare, l’alterazione psico-fisica richiesta dell’art. 187 C.d.s., affinché si possa configurare il reato de quo, richiede l’accertamento di uno stato di coscienza modificato dall’assunzione delle mentovate sostanze.

Orbene, all’evidenza più assoluta, l’elemento dirimente non potrebbe che essere costituto da un accertamento medico, ma, in assenza di quest’ultimo, si ritiene che siano sufficienti elementi di fatto che dimostrino l’effettiva alterata condizione soggettiva del conducente al momento del fatto.

Da qui, si può notare come la condotta tipica del reato in questione sia ben diversa da quella della guida sotto l’influenza dell’alcool, ove per l’accertamento di quest’ultimo reato è difatti sufficiente che il conducente abbia superato uno dei tassi alcolemici di cui all’art. 186, comma II, C.d.s.

Invece, per la configurazione del reato ex art. 187 C.d.s., sono necessari sia il positivo accertamento biologico (che provi in concreto l’assunzione della sostanza drogante) e sia la presenza di “elementi sintomatici relativi alla condizione soggettiva del conducente” al momento della guida del veicolo. 

A ben vedere, difatti, come risaputo, le tracce delle sostanze droganti permangono a lungo e per diverso tempo nell’organismo umano dopo l’assunzione, sicché l’esame tecnico potrebbe avere esito positivo anche su soggetti che abbiano assunto le mentovate sostanze nei giorni precedenti e che, pertanto, non si trovassero in stato di alterazione psico-fisica al momento della guida del veicolo: si può quindi affermare che la pronuncia in questione esplichi una garanzia per l’imputato, che nello specifico circoscrive l’ambito di scelta di criminalizzazione del Legislatore.

In conclusione, sul punto, si segnala come, a quanto consta, non si rinvengono precedenti difformi dalla pronuncia in commento, mentre si segnalano i seguenti conformi precedenti: Cass. pen., sez. IV, 17 gennaio 2020, n° 15078; Cass. pen., sez. IV, 15 maggio 2013, n° 39160; Cass. pen., sez. IV, 11 giungo 2009, n° 41796.

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