Qualora l’etilometro non sia stato sottoposto a revisione periodica, le misurazione effettuate non sono valide.

Costituisce, pertanto, onere della pubblica accusa fornire la prova del regolare funzionamento dell’etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione.

Non sarà più quindi compito della difesa dimostrare il malfunzionamento del mentovato apparecchio misuratore.

Questo principio, qui sintetizzato, costituisce, senza dubbio alcuno, una svolta in materia, segnata dall’insegnamento di Cass. pen., sez. IV, 19 settembre 2019, n° 38618.

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