Cass., sez. VI, 18 gennaio 2021 n. 1867

Il legislatore non ha indicato in modo diretto la pena prevista per il reato di cui all’art. 570 bis c.p., ma si è limitato a richiamare la sanzione applicabile per l’articolo 570 c.p., secondo la tecnica normativa già impiegata nella legge n. 898 del 1970, articolo 12 sexies. Con riguardo a tale ultima norma, le Sezioni Unite si sono già pronunciate nel senso che il rinvio deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma 1 dell’art. 570 c.p. Tale conclusione è trasponibile anche al nuovo articolo 570 bis c.p., atteso che tale norma, avendo integralmente sostituito il previgente articolo 12 sexies, ha conservato il medesimo trattamento sanzionatorio.

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo necessariamente tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell’imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse qualora dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta.

In sostanza, se il coniuge versa in una situazione economica precaria importante e non può quindi versare l’assegno di mantenimento disposto nel giudizio di separazione, il giudice deve procedere alla concessione della sospensione condizionale della pena, tenendo conto della grave situazione del coniuge. 

Questo è in estrema sintesi il contenuto della sentenza in commento. 

La vicenda:

La decisione scaturisce dal fatto che il coniuge (nella specie, il marito) non riusciva più, considerata la grave crisi economica in cui versava, a corrispondere la somma di €. 600,00= mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, così come era stato disposto in sede di separazione personale. 

Attraverso l’impugnativa, il reo ha rilevato come anche la Corte di merito avesse riconosciuto la precarietà delle condizioni economiche dell’imputato, al punto da negare la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria. 

Secondo l’arresto in parola, il giudice è tenuto a svolgere un motivato accertamento sulle condizioni economiche dell’imputato, allorché risultino, come nel caso de quo, elementi idonei a far dubitare della capacità del soggetto di soddisfare l’obbligo gravante su di esso.

Pertanto, prosegue la Suprema Corte di Cassazione nell’arresto in commento, la questione riguarda se, in caso di subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento del risarcimento del danno, il giudice debba o meno considerare e valutare anche le condizioni economiche dell’obbligato. 

All’uopo, occorre doverosamente far menzione del fatto che esistono sul punto due differenti correnti giurisprudenziali: 

  • secondo la prima corrente (cfr., da ultimo, Cass. sez. IV, 4 febbraio 2020 n. 4626), nel caso di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato all’obbligo risarcitorio, il giudice non è tenuto ad effettuare alcun accertamento sulle condizioni economiche dell’imputato; 
  • per contro, seguendo l’opposta corrente giurisprudenziale – sposata, da ultimo, dall’arresto in parola – è necessario compiere un motivato apprezzamento delle condizioni economiche dell’imputato solo nei casi in cui emergano dagli atti elementi che risultino idonei a far dubitare della capacità del soggetto di soddisfare l’obbligo economico impostogli. 

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