Minacce e vessazioni mortificanti assumono rilevanza penale ex art. 572 c.p. anche se si celano dietro comportamenti fisici non violenti che si arrestano alla soglia della minaccia

 “Anche comportamenti fisicamente non violenti, che si arrestano alla soglia della minaccia, raggiungono la soglia della rilevanza penale ai fini del reato di cui all’art. 572 c.p. quando si collochino in una più ampia e unitaria condotta abituale idonea ad imporre alla vittima un regime di vita vessatorio, mortificante ed insostenibile. E’, dunque, essenziale, ai fini della ricostruzione del reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p., l’accertamento dell’abitualità e ripetitività della condotta lungo un ambito temporale rilevante senza che la valutazione di offensività possa arrestarsi a fronte di condotte che non culminino in veri e propri atti di aggressione fisica”.

Cass. pen., sez. VI, 22 luglio 2019 n° 32781

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