Cass. pen., sez. VI, 15 settembre 2023, n° 37977
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell’imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione.
Nella fattispecie in oggetto ed in applicazione di detto principio, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che – in un caso di condanna per il reato di cui all’art. 570 bis c.p., rubricato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio” – fosse stata legittimamente esclusa l’impossibilità, per l’imputato, di far fronte agli obblighi risarcitori al cui adempimento era stata subordinata la sospensione condizionale della pena, non avendo egli presentato elementi nuovi e diversi rispetto a quelli già ritenuti inidonei a giustificare, sulla base dell’asserita indisponibilità di adeguate risorse economiche, l’inadempimento degli obblighi stabiliti dal giudice in sede di divorzio.